Mediazioni risolutive

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Con l’entrata in vigore del dlgs 130/2015 prende l’avvio del sistema di Adr, cioè dell’Alternative dispute resolution.

La normativa varata riguarda le controversie dei consumatori ed è correlata al codice del consumo (dlgs 206/2005). Certo l’effetto è di dare un impulso alla degiurisdizionalizzazione delle controversie e di dare maggiori sbocchi, per esempio, alla attività di organismi di conciliazione regolati dal decreto legislativo 28/2010, di cui si salvaguardano le competenze in materia di mediazione cosiddetta obbligatoria (e cioè condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria).

Uno dei punti da approfondire riguarda la presenza dell’avvocato nella procedura di Adr, gestita da un organismo di mediazione. A una prima lettura si deve ritenere salvaguardata l’obbligatorietà della assistenza del legale nelle procedure di mediazione obbligatoria. In effetti il decreto legislativo in commento formula il principio per cui le procedure Adr devono consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale. Tuttavia sempre lo stesso decreto legislativo impone l’applicazione della disciplina procedura uniforme alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea. Lo stesso decreto si riferisce alle procedure gestite dagli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’art.16, commi 2 e 4, del dlgs n. 28/2010.

Il riferimento alla presenza dell'avvocato sembra riferito esclusivamente all’ambito di applicazione delle procedure «obbligatorie» (tra cui, per esempio, condominio, contratti bancari, diritti reali, successioni ecc.).