Segno distintivo dell’identità personale
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 262 cod. civ., nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale, in quanto – premesso che la disposizione censurata, prescrivendo (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti del padre e’ accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, appronta una specifica e peculiare tutela del diritto all’identità personale, che comprende il diritto al nome come principale segno identificativo della persona – la medesima disposizione non prevede analoga tutela nel caso, sostanzialmente similare, in cui il primo riconoscimento di uno dei due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte dell’ufficiale di stato civile. Anche in tale ipotesi, invero, il figlio naturale ha visto intanto radicarsi la sua identità in tale nome, la cui conservazione non viene pero’ salvaguardata – come invece nel caso precedente – con il riconoscimento della facoltà di aggiungere il cognome del genitoreche ha operato il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. – Cfr. S. n. 13/1994, nella quale la Corte ha affermato che il cognome
Corte Costituzionale, Sentenza, 23/07/1996, n. 297