Secondo il principio di soccombenza, chi perde la causa è tenuto a rimborsare alla controparte tutte le spese sostenute, compreso l'onorario dell'avvocato e l'eventuale compenso del consulente tecnico d'ufficio.
Qualora una delle parti rifiuti senza giustificato motivo la proposta conciliativa del mediatore ed il giudice accolga la domanda in misura non superiore a tale proposta, ex L. 69/2009, la parte che l'ha rifiutata è condannata, pur se vittoriosa al pagamento di tutte le spese maturate dopo la formulazione della proposta, salvo il giudice disponga un'eventuale compensazione delle spese.