Il mediatore, in base all'art. 1759 c.c., in ossequio del principio di correttezza, ha il dovere di non ostacolare le trattative ed è obbligato ad informare le parti sulla valutazione economica dell'affare, sulla solvibilità dei contraenti, sull'eventuale possibilità di concludere il contratto a condizioni diverse, in particolare il mediatore è tenuto a comunicare le circostanze a lui note.
Mediazioni risolutive
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